Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di responsabilità finanziaria e del principio dell'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., nella parte in cui prevede il passaggio di risorse dal bilancio provinciale (e delle città metropolitane) a quello statale (senza alcuna prescrizione sulla destinazione che lo Stato deve imprimere a tali risorse, salvo il riferimento al vincolo a versare l'importo «ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato»). La giurisprudenza costituzionale richiedere che, qualora venga lamentata - in via principale o incidentale - la violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. per impossibilità di esercizio delle funzioni degli enti territoriali, venga fornita la prova di tale impossibilità, cioè del fatto che la norma legislativa contestata produce uno squilibrio finanziario eccessivo a danno degli enti stessi. La Regione Veneto non soddisfa in alcun modo l'onere probatorio.
Per l'affermazione che qualora venga lamentata - in via principale o incidentale - la violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. per impossibilità di esercizio delle funzioni degli enti territoriali, venga fornita la prova di tale impossibilità, cioè del fatto che la norma legislativa contestata produce uno squilibrio finanziario eccessivo a danno degli enti stessi v., ex multis, le seguenti citate sentenze nn. 151/2016, 127/2016, 65/2016, 89/2015 e 26/2014.
Per l'affermazione che le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle regioni e degli enti locali, v., ex multis, le citate sentenze nn. 82/2015, 26/2014, 27/ 2010,155/2006 e 431/2004.