Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto Concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria di spesa e capovolgimento dei meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo Stato alla periferia - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnati dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119, commi primo, secondo e terzo, Cost., nella parte in cui dispongono il passaggio di risorse dal bilancio degli enti di area vasta a quello statale senza prescrizioni sulla destinazione di tali risorse. Invero, la riduzione della spesa corrente disposta dal comma 418 si inserisce, nel complesso disegno di riforma delle province e delle città metropolitane, avviato con la legge n. 56 del 2014, «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Al contempo, essa è diretta a perseguire il più generale obiettivo di miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica, come risulta confermato dall'ultimo periodo del comma stesso, ove è previsto che l'ammontare della riduzione per ciascun ente è determinato tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. La legge n. 56 del 2014 ha previsto una "regìa" unitaria di tale complessa operazione di riallocazione delle funzioni, sia dettandone direttamente un'analitica disciplina, sia prevedendo successivi atti statali diretti a stabilire i criteri di individuazione delle risorse da trasferire e ad adeguare la legislazione sulla finanza degli enti territoriali, nel rispetto del criterio secondo il quale le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 Cost., dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione» (comma 97, lettera b).
Sulla necessità che venga affidata allo Stato la gestione delle risorse frutto di riduzione di spesa da parte degli enti di area vasta, v. le citate sentenze nn. 159/2016 e 50/2015.
Per l'affermazione che nel «processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere [...] l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite - così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente - deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare, v. la citata sentenza n. 10/2016.