Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Esclusione del versamento per le Province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita discriminazione tra enti territoriali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., nella parte in cui - disciplinando il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione della spesa corrente - esclude dall'obbligo del versamento dei corrispondenti importi le province in stato di dissesto dalla data del 14 ottobre 2014. Invero, il terzo periodo del comma 418 è estraneo alla logica della perequazione, che presuppone un'azione di redistribuzione della ricchezza e di riduzione degli squilibri fra gli enti territoriali, attraverso o un'erogazione di risorse specificamente rivolta agli enti più deboli (in base all'art. 119, commi terzo e quinto, Cost.) o una minor erogazione rivolta agli enti più "ricchi". La norma impugnata, invece, non ha una funzione riequilibratrice delle risorse destinate alle province, ma incide su flussi che scorrono in senso contrario, cioè dagli enti di area vasta al bilancio statale, in corrispondenza a una riduzione delle spese provinciali. L'esclusione delle province in dissesto si fonda sulla oggettiva impossibilità, per queste, di versare risorse allo Stato e sul presumibile pregiudizio che la loro mancata esclusione arrecherebbe alla comunità provinciale.
Sui meccanismi di perequazione previsti dall'art. 119 Cost., v. la citata sentenza n. 79/2014.
Per l'affermazione che la necessità di uniformità delle norme di coordinamento della finanza pubblica, si vedano le citate sentenze nn. 176/2012 e 284/2009.