Sentenza 205/2016 (ECLI:IT:COST:2016:205)
Massima numero 39042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/07/2016; Decisione del
06/07/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione delle attribuzioni regionali sotto l'aspetto della non transitorietà della misura adottata - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione delle attribuzioni regionali sotto l'aspetto della non transitorietà della misura adottata - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma e 119, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione della spesa corrente e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di un ammontare di pari importo, "sotto l'aspetto della non transitorietà della misura adottata". Infatti, la riduzione della spesa corrente degli enti di area vasta, oltre a perseguire il generale obiettivo di efficienza della spesa pubblica, è principalmente connessa alla riforma degli enti stessi. Nello stesso oggetto del primo periodo del comma 418, dunque, si può individuare un limite implicito all'efficacia temporale della previsione, nel senso che la riduzione della spesa corrente e il vincolo del versamento del corrispondente importo al bilancio dello Stato sono legati al processo di attuazione della riforma e, più precisamente, alla fase di passaggio delle funzioni non fondamentali ad altri enti, con conseguente riduzione dell'organico. Si tratta perciò di misure per loro natura e funzione intrinsecamente transitorie e per ciò stesso evidentemente destinate a venire meno una volta attuata la riforma, con il trasferimento delle funzioni non fondamentali ad altri enti e l'«adeguamento della legislazione [...] sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti [territoriali]» (art. 1, comma 97, primo periodo, della legge n. 56 del 2014).
Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma e 119, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione della spesa corrente e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di un ammontare di pari importo, "sotto l'aspetto della non transitorietà della misura adottata". Infatti, la riduzione della spesa corrente degli enti di area vasta, oltre a perseguire il generale obiettivo di efficienza della spesa pubblica, è principalmente connessa alla riforma degli enti stessi. Nello stesso oggetto del primo periodo del comma 418, dunque, si può individuare un limite implicito all'efficacia temporale della previsione, nel senso che la riduzione della spesa corrente e il vincolo del versamento del corrispondente importo al bilancio dello Stato sono legati al processo di attuazione della riforma e, più precisamente, alla fase di passaggio delle funzioni non fondamentali ad altri enti, con conseguente riduzione dell'organico. Si tratta perciò di misure per loro natura e funzione intrinsecamente transitorie e per ciò stesso evidentemente destinate a venire meno una volta attuata la riforma, con il trasferimento delle funzioni non fondamentali ad altri enti e l'«adeguamento della legislazione [...] sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti [territoriali]» (art. 1, comma 97, primo periodo, della legge n. 56 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 418
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte