Sentenza 205/2016 (ECLI:IT:COST:2016:205)
Massima numero 39043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/07/2016;  Decisione del  06/07/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39038  39039  39040  39041  39042


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla legge n. 56 del 2014 - Asserita violazione della competenza legislativa regionale - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e pregiudizio delle competenze amministrative degli enti locali incisi - Asserita violazione della autonomia di enti qualificati componenti essenziali della Repubblica - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 418, 419 e 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnati dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto e 119, primo comma, Cost., nella parte in cui -prevedendo il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione della spesa corrente e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di un ammontare di pari importo- impedirebbe il passaggio delle risorse dalle province agli enti subentranti (Regione e comuni) nell'esercizio delle funzioni non fondamentali e comprimerebbe la potestà legislativa regionale, de facto vincolata e limitata dalla scarsità di risorse finanziarie provinciali imposta dallo Stato. Sotto il primo profilo, le risorse versate allo Stato in parte si devono ritenere destinate a una futura riassegnazione agli enti subentranti. Inoltre, mentre per le funzioni fondamentali la Regione per le funzioni non fondamentali manca nel ricorso qualsiasi allegazione volta a suffragare l'insufficienza di risorse; e i parametri invocati non sono conferenti. Quanto al secondo profilo, l'asserita compressione del potere legislativo regionale di riordino delle funzioni rappresenterebbe, ad ammetterla, una semplice conseguenza "di fatto", oltre che meramente eventuale, delle norme impugnate. Infine, non sussiste nemmeno la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la libera attribuzione di funzioni provinciali non fondamentali da parte delle regioni, concordata tra Stato e Regioni in sede di Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa.Per l'affermazione che un Accordo non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa, v. le citate sentenze nn. 160/2009 e 437/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 418

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 419

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 451

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte