Ordinanza 206/2016 (ECLI:IT:COST:2016:206)
Massima numero 39044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/07/2016;  Decisione del  06/07/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39045


Titolo
Intervento in giudizio - Associazione difensori d'ufficio e Unione delle Camere penali italiane - Soggetti portatori di un interesse generico - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d'ufficio che non è stato in grado di reperire il proprio assistito, sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione difensori d'ufficio e dall'Unione delle Camere penali italiane in quanto soggetti portatori di un interesse solo generico al rigetto della prospettata questione.

Per l'affermazione che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, soltanto le parti del giudizio principale, v., ex plurimis, la citata ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221/2015.

Nel senso che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale può essere ammesso esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia della Corte, v., ex plurimis, la citata ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221/2015.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte