Spese di giustizia - Spese ed onorari spettanti al difensore d'ufficio che non è stato in grado di reperire il proprio assistito - Garanzia dello Stato per il relativo pagamento - Asserita irragionevole disparità di trattamento con il difensore di fiducia e con quello di soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio - Asserita lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Asserita lesione del principio di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d'ufficio, che non è stato in grado di reperire il proprio assistito. In particolare, non sussiste l'asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al difensore di fiducia in quanto, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina si giustifica in termini di ragionevolezza. Infatti, la convenzione tra il difensore di fiducia e l'assistito in ordine alla corresponsione degli onorari integra il rapporto di mandato libero professionale che li lega, esponendo sul piano privatistico il legale a rischio di inadempimento da parte del proprio cliente. Tale situazione non è in alcun modo comparabile al mandato difensivo del legale nominato d'ufficio, che è chiamato ad una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa e non rinunciabile. La diversità delle situazioni non è incisa dalla volontarietà dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, poiché essa non riguarda l'assunzione di uno specifico incarico defensionale, rispetto alla cui accettazione il legale nominato d'ufficio non ha alcuna disponibilità, non potendo rifiutare. Quanto alla posizione del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si rileva che la disciplina rinviene il suo presupposto nella non abbienza del beneficiario e l'onere di pagamento è posto definitivamente a carico dell'erario, mentre la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare. Il rischio di scelte difensive inutilmente onerose e comunque sanzionabili disciplinarmente non è direttamene riconducibile all'applicazione della norma, ma costituisce un inconveniente di fatto, non implicante profili di costituzionalità ai sensi degli artt. 97 e 111 Cost.
Per l'affermazione secondo cui la lesione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento non sussiste quando, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza, v. ex multis, la citata sentenza n. 146/2016.
Per l'affermazione che la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare, v. le citate ordinanze nn. 160/2006, 328/2003 e 266/2003.
Sull'inconveniente di fatto, non implicante un profilo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 157/2014.