Ordinanza 207/2016 (ECLI:IT:COST:2016:207)
Massima numero 39046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  15/06/2016;  Decisione del  15/06/2016
Deposito del 08/09/2016; Pubblicazione in G. U. 14/09/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimenti speciali alternativi al giudizio - Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - Imputati in processi pendenti in primo grado nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Preclusa ammissione al procedimento speciale - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo"». Tale termine è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. L'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio "tempus regit actum", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU.

Sulla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, v. la citata sentenza n. 240/2015.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7