Procedimento civile - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Determinazione della durata ragionevole del primo grado di un processo in tre anni - Ritenuta applicabilità anche ai procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato in quanto determina la durata ragionevole del primo grado del giudizio in tre anni, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001. Successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la sentenza n. 36 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001.
Per questione analoga, v. la citata sentenza n. 36/2016.
Per la manifesta inammissibilità della questione per carenza di oggetto v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 26/2016.