Ordinanza 208/2016 (ECLI:IT:COST:2016:208)
Massima numero 39048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
22/06/2016; Decisione del
22/06/2016
Deposito del 08/09/2016; Pubblicazione in G. U. 14/09/2016
Massime associate alla pronuncia:
39047
Titolo
Procedimento civile - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Determinazione della durata ragionevole del giudizio definito in modo irrevocabile in sei anni - Ritenuta applicabilità anche ai procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Censura di norma non applicabile a tali procedimenti - Difetto di rilevanza delle questioni - Inammissibilità.
Procedimento civile - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Determinazione della durata ragionevole del giudizio definito in modo irrevocabile in sei anni - Ritenuta applicabilità anche ai procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Censura di norma non applicabile a tali procedimenti - Difetto di rilevanza delle questioni - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - in quanto stabilisce che si considera comunque rispettato il termine della ragionevole durata del processo se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, nella parte in cui sarebbe applicabile ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001. In particolare, con la sentenza n. 36 del 2016, la Corte ha già chiarito che il termine di sei anni indicato dalla norma impugnata si applica ai soli procedimenti che in concreto si siano svolti in tre gradi di giudizio, al fine di compensare l'eccessiva protrazione di una fase con la maggiore celerità di un'altra. Quindi, la disposizione censurata, poichè non è mai applicabile ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001, articolati dal legislatore in due soli gradi, non risulta applicabile nei procedimenti a quibus.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - in quanto stabilisce che si considera comunque rispettato il termine della ragionevole durata del processo se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, nella parte in cui sarebbe applicabile ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001. In particolare, con la sentenza n. 36 del 2016, la Corte ha già chiarito che il termine di sei anni indicato dalla norma impugnata si applica ai soli procedimenti che in concreto si siano svolti in tre gradi di giudizio, al fine di compensare l'eccessiva protrazione di una fase con la maggiore celerità di un'altra. Quindi, la disposizione censurata, poichè non è mai applicabile ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001, articolati dal legislatore in due soli gradi, non risulta applicabile nei procedimenti a quibus.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 13