Paesaggio - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Piano regionale delle attività estrattive - Prevista sufficienza di un vincolo di mero raccordo con il Piano territoriale di coordinamento paesistico, in sostituzione del previgente obbligo di coerenza - Contrasto con il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che prevede la sufficienza di un vincolo di mero raccordo del Piano regionale delle attività estrattive con il Piano territoriale di coordinamento paesistico, in sostituzione del previgente obbligo di coerenza, in quanto ciò comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e non è ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti od alteri in qualsiasi forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione. La circostanza, poi, che all'autorità procedente sia, comunque, imposto di avviare, contestualmente al processo di formazione del piano, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nel corso della quale vengono esaminati e valutati i possibili impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio derivanti dall'attuazione del Piano, non priva di rilievo o rende meno significativa la dedotta violazione.
Per l'affermazione che non è ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli, in quanto lo stesso è espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale, v. le citate sentenze nn. 64/2015,197/2014, 211/2013.