Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Conservazione ambientale e paesaggistica - Riconducibilità alla competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Possibile introduzione di deroghe e semplificazioni procedimentali da parte delle regioni - Esclusione. (Classif. 170003).
La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass. 40606).
Spetta allo Stato determinare presupposti, caratteristiche, eventuali esenzioni e semplificazioni procedimentali dell’autorizzazione paesaggistica, in ragione dell’incidenza sul valore intangibile dell’ambiente e delle ineludibili esigenze di assicurare una tutela valevole su tutto il territorio nazionale. La legislazione regionale, pertanto, non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dal legislatore statale, non essendo consentito alle regioni di sostituirsi all’apprezzamento di quest’ultimo e di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, tra cui va annoverata anche la citata autorizzazione. (Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43834; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 189/2016 - mass. 39011; S. 238/2013 - mass. 37379 e 37381; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 101/2010 - mass. 34468; S. 232/2008 - mass. 32630).