Sentenza 82/2024 (ECLI:IT:COST:2024:82)
Massima numero 46128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  20/03/2024;  Decisione del  20/03/2024
Deposito del 10/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46127  46129


Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Conservazione ambientale e paesaggistica - Riconducibilità alla competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Possibile introduzione di deroghe e semplificazioni procedimentali da parte delle regioni - Esclusione. (Classif. 170003).

Testo

 La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass. 40606).

Spetta allo Stato determinare presupposti, caratteristiche, eventuali esenzioni e semplificazioni procedimentali dell’autorizzazione paesaggistica, in ragione dell’incidenza sul valore intangibile dell’ambiente e delle ineludibili esigenze di assicurare una tutela valevole su tutto il territorio nazionale. La legislazione regionale, pertanto, non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dal legislatore statale, non essendo consentito alle regioni di sostituirsi all’apprezzamento di quest’ultimo e di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, tra cui va annoverata anche la citata autorizzazione. (Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43834; S. 246/2017 - mass. 41651; S. 189/2016 - mass. 39011; S. 238/2013 - mass. 37379 e 37381; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 101/2010 - mass. 34468; S. 232/2008 - mass. 32630).

 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte