Sentenza 210/2016 (ECLI:IT:COST:2016:210)
Massima numero 39051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  21/06/2016;  Decisione del  21/06/2016
Deposito del 16/09/2016; Pubblicazione in G. U. 21/09/2016
Massime associate alla pronuncia:  39050  39052  39053  39054  39055


Titolo
Ambiente - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Adozione del progetto di Piano regionale delle attività estrattive - Eliminazione del già previsto rapporto ambientale - Contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che elimina la previsione che il Piano regionale delle attività estrattive adottato dalla Giunta regionale debba essere corredato del rapporto ambientale, in quanto l'esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto del Piano integra un'inequivoca violazione della prescrizione dell'art. 13, comma 3, del codice dell'ambiente, che, al contrario lo impone per detta fase. La circostanza, poi, che il sub-procedimento di VAS sia, comunque, previsto dalla normativa regionale in relazione a tutte le altre fasi del Piano, non rende priva di rilievo la violazio

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/03/2015  n. 6  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 11    co. 5  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 13    co. 1  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 13    co. 3