Paesaggio - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione e autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva - Introduzione della previsione di "margini di flessibilità" - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., gli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che introducono "margini di flessibilità" dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione e per l'esercizio dell'attività estrattiva, in quanto lo stretto rapporto tra l'autorizzazione paesistica e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, impone che quest'ultima non possa avere contenuti, come i detti "margini di flessibilità", che non risultino già previsti e disciplinati nell'autorizzazione paesistica, non essendo consentito al legislatore regionale di introdurre, ex novo, categorie concettuali ed istituti idonei, per la loro indeterminatezza, a cagionare l'elusione dei precetti statali.
(Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost.)