Sentenza 210/2016 (ECLI:IT:COST:2016:210)
Massima numero 39053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  21/06/2016;  Decisione del  21/06/2016
Deposito del 16/09/2016; Pubblicazione in G. U. 21/09/2016
Massime associate alla pronuncia:  39050  39051  39052  39054  39055


Titolo
Rifiuti - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Impianti a servizio dell'attività di cava - Possibilità di effettuare recupero e lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti da altre cave o derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti - Prevista presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente sui rifiuti - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che consente di effettuare, negli impianti a servizio dell'attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, previa la semplice presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite all'uopo dalla Giunta regionale. Invero, la clausola di salvaguardia contenuta nel novellato comma l dell'art. 17 della legge regionale n. 12 del 2012, secondo cui l'attività in esame deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e l'attività prevalente dell'azienda deve continuare ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo, risulta del tutto generica, e, quindi, non idonea a specificare, in conformità alle previsioni della legge statale, né le condizioni di svolgimento dell'attività di recupero e di lavorazione dei materiali di provenienza esterna alla cava, né l'esatta portata della nozione di «attività prevalente dell'azienda», né, infine, se la detta attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero dei rifiuti, localizzato all'interno della cava, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere anche utilizzato all'interno della cava stessa. Inoltre, la norma regionale non stabilisce chela SCIA debba essere successiva e condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali, determinando con ciò una evidente violazione dei precetti statali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/03/2015  n. 6  art. 15  co. 1

legge della Regione Liguria  06/03/2015  n. 6  art. 15  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 208  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 214  

decreto legislativo  03/04/2016  n. 152  art. 216  

decreto ministeriale  05/02/1998  n.   art.