Sentenza 210/2016 (ECLI:IT:COST:2016:210)
Massima numero 39054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
21/06/2016; Decisione del
21/06/2016
Deposito del 16/09/2016; Pubblicazione in G. U. 21/09/2016
Titolo
Paesaggio - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Piano regionale dell'attività di cava - Fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano medesimo - Procedura per le modifiche - Esclusa partecipazione degli organi ministeriali - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Paesaggio - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Piano regionale dell'attività di cava - Fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano medesimo - Procedura per le modifiche - Esclusa partecipazione degli organi ministeriali - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 23, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che, nel disciplinare la fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano regionale dell'attività di cava prevede che le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta e che le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Invero, la norma, non prevedendo alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che assicura la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 23, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che, nel disciplinare la fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano regionale dell'attività di cava prevede che le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta e che le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Invero, la norma, non prevedendo alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che assicura la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
06/03/2015
n. 6
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145
co. 5