Sentenza 210/2016 (ECLI:IT:COST:2016:210)
Massima numero 39055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
21/06/2016; Decisione del
21/06/2016
Deposito del 16/09/2016; Pubblicazione in G. U. 21/09/2016
Titolo
Paesaggio - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Piano regionale dell'attività di cava - Fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano medesimo - Procedura per le modifiche - Possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base di presunzione assoluta che tali incrementi non comportano mai variazioni al PTCP - Contrasto con il principio inderogabile della pianificazione congiunta con il ministero competente, previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Paesaggio - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Liguria - Piano regionale dell'attività di cava - Fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano medesimo - Procedura per le modifiche - Possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base di presunzione assoluta che tali incrementi non comportano mai variazioni al PTCP - Contrasto con il principio inderogabile della pianificazione congiunta con il ministero competente, previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 23, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che nel disciplinare la fase transitoria all'entrata in vigore del Piano di cava, prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base di presunzione assoluta che tali incrementi non comportano mai variazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Invero, la disciplina regionale impugnata contrasta con il principio inderogabile della pianificazione congiunta con il ministero competente, previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 23, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che nel disciplinare la fase transitoria all'entrata in vigore del Piano di cava, prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base di presunzione assoluta che tali incrementi non comportano mai variazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Invero, la disciplina regionale impugnata contrasta con il principio inderogabile della pianificazione congiunta con il ministero competente, previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
06/03/2015
n. 6
art. 23
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 135
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 156