Bilancio e contabilità pubblica - Trasporto pubblico locale - Intervento di finanziamento statale finalizzato al rinnovo del parco veicolare su gomma - Ripartizione delle risorse su base regionale da stabilirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Finanziamento incidente su materia di competenza residuale regionale - Insufficienza del previsto meccanismo di coinvolgimento decisionale delle Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di assicurare il più ampio coinvolgimento regionale nella forma "forte" dell'intesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 5, 117, quarto comma, 119, quinto comma e 120 Cost., l'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa. La norma interviene in materia di trasporto pubblico locale, individuando i criteri di ripartizione su base regionale delle risorse per investimento da destinare al rinnovo del parco veicolare su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale; e configura un apporto dello Stato volto a migliorare sul territorio nazionale e in una prospettiva di convergenza, standard quali la sicurezza dei mezzi adibiti al servizio di trasporto. In tale ambito, l'esigenza di assicurare la massima continuità, adeguatezza e grado di omogeneità del servizio di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale è soddisfatta attraverso il concorso di tutti gli apporti finanziari possibili. Un simile intervento statale, attesa l'impossibilità, ad oggi, di applicare integralmente gli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali di cui all'art. 119 Cost., si giustifica nel caso soddisfi l'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti costituzionali. Dal momento, però, che la materia del trasporto pubblico locale rientra tra quelle residuali delle Regioni, il principio di leale collaborazione impone che il riparto dei fondi assicuri il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della "previa intesa" con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Sulla inclusione della materia del trasporto pubblico locale tra le competenze residuali delle Regioni, nonché sui limiti dell'ammissibilità dell'intervento dello Stato volto a finanziare il trasporto pubblico locale, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 273/2013 e 232/2011.
Sull'esclusione del Fondo finalizzato all'acquisto dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale dalle previsioni dell'art. 119, quinto comma, Cost. v., ex plurimis, le citate sentenze n. 451/2006, 107/2005 e 16/2004.
Sulla declinazione del principio di leale collaborazione, specie con riferimento alle norme che disciplinano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 273/2013, 182/2013, 117/2013, 168/2008, 27/2010 e 222/2005.
Sulla necessità di assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie nelle materia di competenza residuale regionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 147/2016 e 168/2008.