Sentenza 214/2016 (ECLI:IT:COST:2016:214)
Massima numero 39068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/07/2016; Decisione del
06/07/2016
Deposito del 03/10/2016; Pubblicazione in G. U. 05/10/2016
Massime associate alla pronuncia:
39069
Titolo
Intervento in giudizio - Dipendenti dello Stato e Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) - Soggetti che non sono parti del giudizio a quo, titolari di interessi soltanto analoghi ovvero di un interesse collettivo differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Dipendenti dello Stato e Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) - Soggetti che non sono parti del giudizio a quo, titolari di interessi soltanto analoghi ovvero di un interesse collettivo differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 5, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), sono inammissibili gli atti di intervento di duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» e della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego). Invero, i primi non sono parti del giudizio a quo e sono titolari di interessi inerenti a rapporti soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale. Quanto all'intervento della Dirpubblica, il soggetto in questione, oltre a non essere parte del giudizio a quo, è titolare di un interesse collettivo differente rispetto agli interessi dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei soggetti privati ricorrenti in detto giudizio.
Sull'ammissibilità nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale di interventi di soggetti estranei al giudizio principale soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 76/2016 e 221/2015.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 5, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), sono inammissibili gli atti di intervento di duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» e della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego). Invero, i primi non sono parti del giudizio a quo e sono titolari di interessi inerenti a rapporti soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale. Quanto all'intervento della Dirpubblica, il soggetto in questione, oltre a non essere parte del giudizio a quo, è titolare di un interesse collettivo differente rispetto agli interessi dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei soggetti privati ricorrenti in detto giudizio.
Sull'ammissibilità nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale di interventi di soggetti estranei al giudizio principale soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 76/2016 e 221/2015.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte