Sentenza 214/2016 (ECLI:IT:COST:2016:214)
Massima numero 39069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/07/2016; Decisione del
06/07/2016
Deposito del 03/10/2016; Pubblicazione in G. U. 05/10/2016
Massime associate alla pronuncia:
39068
Titolo
Impiego pubblico - Personale del comparto Ministeri - Istituzione, attraverso la contrattazione collettiva, di un'apposita area separata della vicedirigenza nella quale ricomprendere il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, con cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento - Abrogazione, a distanza di anni, della normativa - Lamentata ingerenza nell'esercizio di diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato e in corso di esecuzione da parte del nominato commissario ad acta - Lamentata adozione di legge-provvedimento con finalità elusiva del giudicato - Asserita lesione dei principi convenzionali del giusto processo e del rispetto dei propri beni - Asserita lesione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Asserita violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della amministrazione - Asserita violazione del principio del legittimo affidamento - Asserita violazione del principio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Personale del comparto Ministeri - Istituzione, attraverso la contrattazione collettiva, di un'apposita area separata della vicedirigenza nella quale ricomprendere il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, con cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento - Abrogazione, a distanza di anni, della normativa - Lamentata ingerenza nell'esercizio di diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato e in corso di esecuzione da parte del nominato commissario ad acta - Lamentata adozione di legge-provvedimento con finalità elusiva del giudicato - Asserita lesione dei principi convenzionali del giusto processo e del rispetto dei propri beni - Asserita lesione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Asserita violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della amministrazione - Asserita violazione del principio del legittimo affidamento - Asserita violazione del principio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma Cost., dell'art. 5, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), che abroga, a distanza di anni, la disciplina relativa all'istituzione, attraverso la contrattazione collettiva di un'apposita area separata della vice dirigenza nella quale ricomprendere il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, con cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. Non sussiste violazione del diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, in quanto la sentenza n. 4266 del 2007 del TAR Lazio non aveva riconosciuto ai ricorrenti la qualifica di vice dirigenti, ma aveva soltanto affermato che essi avevano un interesse giuridicamente tutelato a che fosse adottato il pertinente atto di indirizzo all'Aran (cioè il provvedimento amministrativo che doveva precedere la fase della contrattazione collettiva alla quale l'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 demandava l'istituzione della vice dirigenza), lasciando del tutto impregiudicata e nella piena disponibilità del legislatore, la questione dell'istituzione della vice dirigenza. La portata generale dell'intervento abrogativo costituisce un'ulteriore decisiva conferma di come la disposizione denunciata mirasse non a risolvere a favore dello Stato il suddetto giudizio di ottemperanza, ma a conseguire una riduzione di spesa delle amministrazioni pubbliche. Non sussiste neppure violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la sopra menzionata sentenza del TAR non aveva attribuito ai ricorrenti un'aspettativa legittima ad ottenere la qualifica di vice dirigente ed il conseguente maggiore trattamento economico e quindi un "bene", protetto dall'evocata norma europea. La portata generale ed astratta della norma denunciata, ne esclude la natura di legge-provvedimento, inoltre, rendendo ultroneo il correlativo vaglio di costituzionalità concernente la verifica dell'osservanza di "limiti non solo specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale, in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà". Infine, la norma censurata, dettando la regola secondo cui la vice dirigenza non è più prevista nell'organizzazione del lavoro pubblico, ha operato sul piano delle fonti generali ed astratte, costruendo il modello cui la decisione del giudice deve riferirsi, senza quindi vulnerare le attribuzioni riservate alla funzione giurisdizionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma Cost., dell'art. 5, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), che abroga, a distanza di anni, la disciplina relativa all'istituzione, attraverso la contrattazione collettiva di un'apposita area separata della vice dirigenza nella quale ricomprendere il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, con cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. Non sussiste violazione del diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, in quanto la sentenza n. 4266 del 2007 del TAR Lazio non aveva riconosciuto ai ricorrenti la qualifica di vice dirigenti, ma aveva soltanto affermato che essi avevano un interesse giuridicamente tutelato a che fosse adottato il pertinente atto di indirizzo all'Aran (cioè il provvedimento amministrativo che doveva precedere la fase della contrattazione collettiva alla quale l'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 demandava l'istituzione della vice dirigenza), lasciando del tutto impregiudicata e nella piena disponibilità del legislatore, la questione dell'istituzione della vice dirigenza. La portata generale dell'intervento abrogativo costituisce un'ulteriore decisiva conferma di come la disposizione denunciata mirasse non a risolvere a favore dello Stato il suddetto giudizio di ottemperanza, ma a conseguire una riduzione di spesa delle amministrazioni pubbliche. Non sussiste neppure violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la sopra menzionata sentenza del TAR non aveva attribuito ai ricorrenti un'aspettativa legittima ad ottenere la qualifica di vice dirigente ed il conseguente maggiore trattamento economico e quindi un "bene", protetto dall'evocata norma europea. La portata generale ed astratta della norma denunciata, ne esclude la natura di legge-provvedimento, inoltre, rendendo ultroneo il correlativo vaglio di costituzionalità concernente la verifica dell'osservanza di "limiti non solo specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale, in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà". Infine, la norma censurata, dettando la regola secondo cui la vice dirigenza non è più prevista nell'organizzazione del lavoro pubblico, ha operato sul piano delle fonti generali ed astratte, costruendo il modello cui la decisione del giudice deve riferirsi, senza quindi vulnerare le attribuzioni riservate alla funzione giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 5
co. 13
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1