Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Riconduzione alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Necessità di assicurare istituti di protezione uniforme - Possibili deroghe regionali - Casi - Intervento su aspetti procedimentali di loro competenza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Puglia che esclude dalle procedure di VIA i parcheggi a uso pubblico e temporaneo, di durata non superiore a 120 giorni, con capienza anche superiore a 500 posti auto, per un periodo limitato all'anno solare e a condizione del ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni). (Classif. 010012).
L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della tutela ambientale e rappresenta, nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi europei, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale. Sebbene la competenza esclusiva statale non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale: non spetta alle regioni, di conseguenza, decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale, in quanto simili interventi alterano il punto di equilibrio – che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente fissato dallo Stato, come tale non derogabile dalle legislazioni regionali – tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. (Precedenti: S. 53/2021 - mass. 43749; S. 258/2020 - mass. 43543; S. 106/2020 - mass. 42994; S. 147/2019 - mass. 42507; S. 246/2018 - mass. 41541; S. 232/2017 - mass. 41702; S. 215/2015 - mass. 38581; S. 120/2010 - mass. 34500; S. 249/2009 - mass. 33971; S. 234/2009 - mass. 33686; S. 225/2009 - mass. 33935 e 33945; S. 62/2008 - mass. 32198-32200).
Gli enti regionali possono disciplinare con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, stabilendo regole particolari ed ulteriori solo e soltanto per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, con la conseguenza che fuori da questi ambiti è preclusa alle regioni, quale che sia la competenza che adducano, la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale. (Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42872; S. 198/2018 - mass. 41487).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 19 del 2023, che esclude dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, le «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni», compresi i parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi. La disposizione impugnata dal Governo deroga illegittimamente l’art. 146 cod. dei beni culturali sull’autorizzazione paesaggistica. Non è dirimente la riconduzione alle opere di edilizia libera delle opere previste dalla disposizione impugnata, in quanto anche ove siano qualificate come tali, l’art. 6, comma 1, t.u. edilizia impone che siano comunque conformi al cod. beni culturali, senza alcuna sottrazione in ordine alle valutazioni paesaggistiche. Nemmeno rileva la stagionalità o la precarietà delle opere indicate, in quanto ciò equivarrebbe, nel caso di aree vincolate, ad una irragionevole limitazione temporale della tutela paesaggistica. Quanto ai parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto, la disciplina statale – di cui al punto 7, lett. b, dell’Allegato IV alla Parte seconda del cod. ambiente – non distingue tra temporaneità o meno dell’uso, ma solo tra le «capacità» dei parcheggi, obbligando alla verifica di assoggettabilità a VIA quelli in discussione, mentre l’impugnata disposizione non contiene alcun limite al numero dei posti auto, né tale «capacità» è incompatibile con la natura stagionale o precaria dei parcheggi, che potrebbero raggiungere simili dimensioni anche per esigenze temporanee. Infine, la limitazione sino al 31 dicembre 2023 non rileva, in quanto spetterebbe comunque allo Stato stabilirne presupposti e durata, in ragione dell’incidenza su un istituto di protezione ambientale uniforme).