Giurisdizioni speciali - Ordini delle professioni sanitarie - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Componenti di derivazione ministeriale (due dirigenti designati dal Ministero della salute) - Violazione dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice, in relazione alla posizione di soggezione dei membri ministeriali rispetto a una delle parti del procedimento - Necessità di espungere dalla norma le parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale (nella specie, uno amministrativo e uno appartenente alla categoria degli odontoiatri) - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma Cost., l'art. 17, commi primo e secondo, lett. e), del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui stabilisce che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - nella sua esclusiva composizione volta alla definizione degli affari inerenti alla professione odontoiatrica - facciano parte, tra gli altri, anche due componenti di derivazione ministeriale. La censurata normativa denota plurimi vincoli di soggezione con una delle parti del processo (il Ministero della salute), che si pongono in aperto contrasto, già sul piano della mera apparenza esterna, con i caratteri di indipendenza ed imparzialità che devono colorare l'azione giurisdizionale. La nomina dei suddetti componenti, affidata alla discrezionalità dell'autorità governativa, appare, infatti, sganciata da ogni riferimento normativo che valga preventivamente a determinarne l'ambito attitudinale e le competenze, indicazioni non validamente surrogate dal generico riferimento alla qualifica che gli stessi devono rivestire. L'eventuale conferma del mandato, poi, costituisce ulteriore e ancor più decisivo fattore di disvalore nell'ottica della autonomia garantita al designato nel corso del mandato. Quanto al profilo della possibile revoca, all'interessato sono riconosciute le comuni garanzie di natura procedimentale, comunque caratterizzate da un modesto rilievo complessivo a fronte della mancata tipizzazione legislativa delle ragioni giustificative della revoca stessa. Infine, assume decisivo rilievo la circostanza in forza della quale i detti componenti rimangono incardinati, dopo la designazione, nella stessa amministrazione di appartenenza: lo status economico e giuridico del dirigente scelto non muta, infatti, dopo la nomina, nonostante la quale l'attività dello stesso dirigente rimane soggetta anche al controllo disciplinare del Ministero designante. L'esercizio dell'azione disciplinare, infatti, si potrebbe prestare a manovre di allontanamento del soggetto interessato destinate a concretare una revoca del mandato tanto implicita quanto indebita, e ciò in evidente contrasto con il requisito costituzionale dell'inamovibilità dei giudici speciali.
Per la limitazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale alle norme e ai parametri fissati nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis, sentenze nn. 83/2015, 94/2013, 283/2011 e 42/2011.
Sulla natura di organo di giurisdizione speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, v. la citata sentenza n. 193/2014.
Sulla indipendenza ed imparzialità quali connotazioni imprescindibili dell'azione giurisdizionale, anche se esercitata dalle sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria, v., ex plurimis, sentenze nn. 193/2014, 353/2002, 262/2003, 128/1974, 108/1962.
Per l'affermazione secondo cui nella verifica di legittimità costituzionale inerente ai parametri della indipendenza e della imparzialità, assume rilievo centrale il grado di autonomia che il legislatore ha garantito all'organo giurisdizionale rispetto all'autorità designante nel concreto esercizio della funzione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 1/1967, 49/1968 e 196/1982.
Per l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per la inaccettabile sovrapposizione della funzione decisoria nelle due fasi, amministrativa e giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 158/1995 e 133/1963.
Sulla necessità che intervenendo sullo status del designato, la previsione legislativa debba garantire una sorta di neutralizzazione preventiva delle possibili situazioni di condizionamento del componente da parte dell'amministrazione di provenienza, che possano mettere in discussione l'autonomia di giudizio dell'organo decidente, v. le citate sentenze nn. 353/2002, 451/1989, 164/1976 e 30/1967.
Sulla necessità di individuare, al momento della designazione, la predeterminazione legislativa di adeguati criteri selettivi dei componenti designati rispetto alla funzione da assumere, quando sussistano importanti profili di collegamento tra l'amministrazione designante e il soggetto nominato, ferma l'indifferenza della fonte governativa della nomina, v. sentenze nn. 177/1973, 25/1976 e 316/2004.
Sulla possibilità di riconferma del mandato, quale potenziale ragione di indebolimento dell'indipendenza riferibile al componente, v. sentenze nn. 49/1968, 25/1976 e 281/1989.
Sul requisito della inamovibilità, quale presidio di indipendenza dell'azione dei giudici speciali, v. le sentenze nn. 103/1964, 33/1968, 107/1994.