Sentenza 215/2016 (ECLI:IT:COST:2016:215)
Massima numero 39071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/09/2016; Decisione del
21/09/2016
Deposito del 07/10/2016; Pubblicazione in G. U. 12/10/2016
Massime associate alla pronuncia:
39070
Titolo
Giurisdizioni speciali - Ordini delle professioni sanitarie - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Componenti di derivazione ministeriale (due dirigenti designati dal Ministero della salute) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha espunto dalla norma le parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale appartenenti alla categoria degli odontoiatri - Necessità di espungere anche le parti in cui si fa riferimento alla nomina di componenti esercenti professioni sanitarie diverse da quella odontoiatrica - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.
Giurisdizioni speciali - Ordini delle professioni sanitarie - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Componenti di derivazione ministeriale (due dirigenti designati dal Ministero della salute) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha espunto dalla norma le parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale appartenenti alla categoria degli odontoiatri - Necessità di espungere anche le parti in cui si fa riferimento alla nomina di componenti esercenti professioni sanitarie diverse da quella odontoiatrica - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui stabilisce che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie diverse da quella odontoiatrica facciano parte, tra gli altri, anche due componenti di derivazione ministeriale. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme analoghe a quelle già dichiarate incostituzionali.
Su analoga questione v. la citata sent. n. 193/2014
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui stabilisce che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie diverse da quella odontoiatrica facciano parte, tra gli altri, anche due componenti di derivazione ministeriale. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme analoghe a quelle già dichiarate incostituzionali.
Su analoga questione v. la citata sent. n. 193/2014
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 1
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte