Sentenza 215/2016 (ECLI:IT:COST:2016:215)
Massima numero 39071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 07/10/2016; Pubblicazione in G. U. 12/10/2016
Massime associate alla pronuncia:  39070


Titolo
Giurisdizioni speciali - Ordini delle professioni sanitarie - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Componenti di derivazione ministeriale (due dirigenti designati dal Ministero della salute) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha espunto dalla norma le parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale appartenenti alla categoria degli odontoiatri - Necessità di espungere anche le parti in cui si fa riferimento alla nomina di componenti esercenti professioni sanitarie diverse da quella odontoiatrica - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui stabilisce che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie diverse da quella odontoiatrica facciano parte, tra gli altri, anche due componenti di derivazione ministeriale. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme analoghe a quelle già dichiarate incostituzionali.
Su analoga questione v. la citata sent. n. 193/2014

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 1

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte