Ordinanza 217/2016 (ECLI:IT:COST:2016:217)
Massima numero 39076
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 07/10/2016; Pubblicazione in G. U. 12/10/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Segreto di Stato - Richiesta di rinvio a giudizio, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, di due imputati, dipendenti del SISMI, per il reato di peculato aggravato continuato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta di dichiarare che non spettava al pubblico ministero procedente esercitare l'azione penale - Ritenuta lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela del segreto di Stato - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
È ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati Nicolò Pollari e Pio Pompa ritenuta lesiva delle prerogative costituzionali del ricorrente in tema di esercizio delle attribuzioni relative al segreto di Stato. Esiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - nella persona del Procuratore della Repubblica, titolare dell'ufficio - ad essere parte del conflitto in quanto investita dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo.
Sul Presidente del Consiglio dei ministri quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 124 del 2007, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 244/2013, 69/2013, 376/2010 e 230/2008.
Sulla legittimazione della Procura della Repubblica - nella persona del Procuratore della Repubblica, titolare dell'ufficio - a resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. la citata sentenza n. 1/2013. Sulla legittimazione della Procura della Repubblica a resistere nel conflitto, in quanto investita dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 218/2012, 241/2011 e 124/2007.
Sulla devoluzione alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, della tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, v. le citate ordinanze nn. 244/2013, 69/2013 e 230/2008.

Atti oggetto del giudizio

 16/07/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Altri parametri e norme interposte

legge  03/08/2007  n. 124  art. 1    co. 1  lett. b)

legge  03/08/2007  n. 124  art. 1    co. 1  lett. c)

legge  03/08/2007  n. 124  art. 39  

legge  03/08/2007  n. 124  art. 40  

legge  03/08/2007  n. 124  art. 41