Ordinanza 218/2016 (ECLI:IT:COST:2016:218)
Massima numero 39077
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
20/09/2016; Decisione del
20/09/2016
Deposito del 07/10/2016; Pubblicazione in G. U. 12/10/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome - Determinazione dell'accantonamento - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Regione Siciliana - Sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome - Determinazione dell'accantonamento - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Regione Siciliana - Sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
È estinto il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione siciliana avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013 relativo al riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. La rinuncia al ricorso da parte della Regione ricorrente - in ragione di quanto convenuto, specificamente al punto 10, lettera a), nell'accordo in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione medesima - seguita da formale accettazione da parte del costituitosi Presidente del Consiglio dei ministri comporta, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
È estinto il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione siciliana avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013 relativo al riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. La rinuncia al ricorso da parte della Regione ricorrente - in ragione di quanto convenuto, specificamente al punto 10, lettera a), nell'accordo in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione medesima - seguita da formale accettazione da parte del costituitosi Presidente del Consiglio dei ministri comporta, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
23/09/2013
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2