Costituzione in giudizio - Comune di San Ferdinando di Puglia - Termine perentorio - Atto tardivo - Inammissibilità.
È inammissibile la costituzione del Comune di San Ferdinando di Puglia, nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, primo comma, 114, 118 e 119, quarto comma, Cost., dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU, perché avvenuta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza di rimessione.
Sulla perentorietà del termine, stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative, per la costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale delle parti del giudizio a quo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 236/2015, 27/2015, 364/2010, 303/2010, 263/2009 e 215/2009, nonché le citate ordinanze nn. 11/2010, 100/2009 e 124/2008.