Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato - Rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili - Difetto di motivazione in ordine al contrasto tra le disposizioni censurate e i parametri indicati - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 114, 117, primo comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU. Invero, l'ordinanza difetta di un'adeguata motivazione, limitandosi a denunciare il contrasto tra disposizioni censurate e parametri invocati, in termini assertivi ed apodittici.
Sull'inammissibilità di questione di legittimità costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato, v. le citate sentenze nn. 120/2015 e 236/2011 nonché le citate ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/2009.