Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato - Rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili - Asserita irragionevolezza per il ritenuto automatismo della rivalsa, in deroga al principio dell'imputabilità, nonché per la ritenuta portata retroattiva della norma censurata - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU. Invero, l'esame dello stesso dato letterale porta ad escludere, tra i possibili contenuti precettivi della disposizione, l'esistenza di un automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell'imputabilità. Infatti, come evidenziato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, compete, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di adozione del decreto costituente titolo esecutivo, sia al giudice adìto, in sede di contestazione giudiziale dello stesso, la valutazione dell'incidenza causale dell'azione delle amministrazioni territoriali nella produzione del danno e la comparazione delle responsabilità di queste ultime rispetto a quelle dello Stato. Il requisito dell'imputabilità, immanente al concetto stesso di responsabilità, è coerente con la ratio dell'intera normativa sull'esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di Giustizia, sia a quelle della Corte EDU. L'art. 16-bis è una disposizione processuale finalizzata all'esercizio del diritto di rivalsa -di per sé riconducibile all'area della responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 43 del codice civile. L'avvenuto accertamento della violazione, espresso nella forma della sentenza di condanna da parte della Corte europea, è quindi l'elemento costitutivo della fattispecie delineata dall'art. 16-bis ed è anche il momento discriminante ai fini dell'applicazione della disciplina da esso dettata. Ciò vale ad escludere la denunciata retroattività della disposizione censurata, la quale risulta applicabile alle sole ipotesi di responsabilità accertate con sentenza di condanna resa successivamente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005.
Per l'affermazione che la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili soluzioni ermeneutiche è motivo di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 95/2016, 45/2016, 262/2015 e 221/2015.