Sentenza 219/2016 (ECLI:IT:COST:2016:219)
Massima numero 39081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
21/09/2016; Decisione del
21/09/2016
Deposito del 12/10/2016; Pubblicazione in G. U. 19/10/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato - Rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili - Asserita violazione del diritto di difesa per l'impossibilità, per il Comune, di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte europea, e per la possibile inerzia difensiva dello Stato italiano - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato - Rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili - Asserita violazione del diritto di difesa per l'impossibilità, per il Comune, di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte europea, e per la possibile inerzia difensiva dello Stato italiano - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU per violazione dell'art. 24 Cost.. Invero, quanto alla dedotta possibile inerzia difensiva dello Stato italiano, si tratta di un inconveniente di mero fatto come tale non attinente al profilo (astratto) della legittimità costituzionale della norma. Quanto alla invocata lesione del diritto di difesa per l'impossibilità per il Comune di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte europea, risulta evidente l'inconferenza del parametro costituzionale evocato. Infatti, la disposizione censurata, stante il suo inequivoco tenore letterale, è volta a regolare il procedimento attraverso il quale viene esercitato il diritto statale di rivalsa nell'ordinamento interno, non già il diverso procedimento dinanzi alla Corte europea, nell'ambito del quale, ad avviso del rimettente, si sarebbe determinata la compressione del diritto di difesa dell'ente locale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU per violazione dell'art. 24 Cost.. Invero, quanto alla dedotta possibile inerzia difensiva dello Stato italiano, si tratta di un inconveniente di mero fatto come tale non attinente al profilo (astratto) della legittimità costituzionale della norma. Quanto alla invocata lesione del diritto di difesa per l'impossibilità per il Comune di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte europea, risulta evidente l'inconferenza del parametro costituzionale evocato. Infatti, la disposizione censurata, stante il suo inequivoco tenore letterale, è volta a regolare il procedimento attraverso il quale viene esercitato il diritto statale di rivalsa nell'ordinamento interno, non già il diverso procedimento dinanzi alla Corte europea, nell'ambito del quale, ad avviso del rimettente, si sarebbe determinata la compressione del diritto di difesa dell'ente locale.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/02/2005
n. 11
art. 16
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte