Procedimento civile - Notificazioni dell'ufficiale giudiziario - Perfezionamento in caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia dell'atto - Decorrenza degli effetti dalla data di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito della copia nella casa comunale - Omessa previsione che la notificazione si ha, invece, per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della medesima raccomandata, ovvero dalla data di effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore - Asserite irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto fa decorrere gli effetti della notifica, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso l'avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché stabilire che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero, se anteriore, dalla data di effettivo ritiro della copia dell'atto, come previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982. La sentenza n. 3 del 2010 - nel dichiarare illegittima la censurata disposizione, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione - ha sanzionato il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità e l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dal citato art. 8 in base al quale la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa ovvero di ritiro del piego, se anteriore. Il rimettente ha posto a raffronto situazioni eterogenee, in quanto, da un lato, l'art. 140 cod. proc. civ., per come dichiarato illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto dell'atto; dall'altro, il termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dalla legge del 1982, si collega non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell'iter notificatorio. Non avrebbe senso estendere il termine di compiuta giacenza, di cui al menzionato quarto comma dell'art. 8, alla diversa ipotesi regolata dall'art. 140 cod. proc. civ., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza. Pertanto, per la diversità delle fattispecie a confronto, la differente disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010.
Nel senso che la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza ove siano diverse le fattispecie poste a confronto, v., ex multis, la citata sentenza n. 146/2016.