Sentenza 83/2024 (ECLI:IT:COST:2024:83)
Massima numero 46131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  19/03/2024;  Decisione del  19/03/2024
Deposito del 10/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46132  46133


Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Evocazione apodittica dei parametri costituzionali - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199029).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. L’ordinanza di rimessione reca solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 444  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte