Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Evocazione apodittica dei parametri costituzionali - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199029).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. L’ordinanza di rimessione reca solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416).