Ordinanza 222/2016 (ECLI:IT:COST:2016:222)
Massima numero 39089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/09/2016;  Decisione del  21/09/2016
Deposito del 12/10/2016; Pubblicazione in G. U. 19/10/2016
Massime associate alla pronuncia:  39090


Titolo
Lavoro - Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia.
Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità di analoghe censure, v., rispettivamente, le citate sentenza n. 248/2015 e ordinanza n. 70/2016.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 545  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte