Lavoro - Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Questione analoga a quella già dichiarata infondata dalla sentenza n. 248 del 2015 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72-ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia.
Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015