Turismo - Norme della Regione Calabria - Classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri - Ricorso del Governo - Deposito tardivo del ricorso - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. - degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 5, 7, 9, comma 1, lettera b), 10, 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)». Infatti, il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione prescritto dall'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il cui mancato rispetto deve ritenersi presidiato dalla sanzione della decadenza, pur in mancanza di un'espressa qualificazione normativa circa la sua perentorietà. Del resto, dal momento del deposito si instaura il rapporto processuale, viene fissato il thema decidendum, decorrono le ulteriori scansioni temporali per la prosecuzione del giudizio e viene manifestata definitivamente la volontà del ricorrente di proporre il ricorso; ove si escludesse la decadenza, le controversie tra Stato e Regioni risulterebbero pendenti e suscettibili di instaurazione sine die. Né la tardività del deposito è esclusa dalla circostanza che il ricorso sia stato spedito a mezzo del servizio postale, essendo nella specie comunque decorso il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione ed essendo onere del notificante attivarsi, con la prescritta diligenza, per verificare il buon esito della notificazione e rientrare in possesso degli atti per il rituale proseguimento del processo.
Per il costante orientamento, espresso anche in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, secondo cui il mancato rispetto del termine prescritto per il deposito del ricorso è presidiato dalla sanzione di decadenza, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 185/2014, 23/2012 e 99/2000.
Sulla rilevanza del deposito del ricorso all'interno della sequenza procedimentale del giudizio in via principale, v. la citata sentenza n. 202/2012.
Sull'esigenza di evitare che le controversie tra Stato e Regioni risultino suscettibili di instaurazione sine die, v. la citata sentenza n. 72/1981.
Sull'onere del notificante di attivarsi, con la prescritta diligenza, per verificare il buon esito della notificazione e rientrare in possesso degli atti per il rituale proseguimento del processo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 247/2004; ordinanza n. 23/2012.