Sentenza 224/2016 (ECLI:IT:COST:2016:224)
Massima numero 39106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 20/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Sentenza n. 309 del 2011, dichiarativa di illegittimità costituzionale di disposizioni in materia di interventi di ristrutturazione edilizia - Nuova disposizione che limita per il passato gli effetti della pronuncia, relativamente ai titoli edilizi rilasciati prima della pubblicazione - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Sentenza n. 309 del 2011, dichiarativa di illegittimità costituzionale di disposizioni in materia di interventi di ristrutturazione edilizia - Nuova disposizione che limita per il passato gli effetti della pronuncia, relativamente ai titoli edilizi rilasciati prima della pubblicazione - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 136 Cost. e 1 della l. cost. n. 1 del 1948, l'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, il quale - in relazione agli «interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011», «al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati» - prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012. La disposizione impugnata, infatti, come risulta esplicitamente dal tenore letterale delle finalità per le quali è stata emanata, mira a convalidare e a confermare nell'efficacia gli atti amministrativi emessi in diretta applicazione della precedente normativa regionale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla citata pronuncia della Corte, i cui effetti la disposizione regionale vorrebbe parzialmente neutralizzare.
Sulla restituzione degli atti relativamente a questioni già sollevate, in relazione alle quali è stata disposta la restituzione degli atti, v. la citata ordinanza n. 35/2015.
Sull'onere di riesame in termini non implausibili della rilevanza e dei termini delle stesse questioni, a seguito di restituzione degli atti per sopravvenute novità normative, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 162/2014, 46/2014 e 321/2011.
Sul principio secondo cui lo ius superveniens non può venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità sollevato dai giudici amministrativi poiché, in base al principio tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, v. le citate sentenze nn. 49/2016 e 30/2016.
Sulla stigmatizzazione delle disposizioni con cui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, per conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 169/2015.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 136 Cost. e 1 della l. cost. n. 1 del 1948, l'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, il quale - in relazione agli «interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011», «al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati» - prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012. La disposizione impugnata, infatti, come risulta esplicitamente dal tenore letterale delle finalità per le quali è stata emanata, mira a convalidare e a confermare nell'efficacia gli atti amministrativi emessi in diretta applicazione della precedente normativa regionale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla citata pronuncia della Corte, i cui effetti la disposizione regionale vorrebbe parzialmente neutralizzare.
Sulla restituzione degli atti relativamente a questioni già sollevate, in relazione alle quali è stata disposta la restituzione degli atti, v. la citata ordinanza n. 35/2015.
Sull'onere di riesame in termini non implausibili della rilevanza e dei termini delle stesse questioni, a seguito di restituzione degli atti per sopravvenute novità normative, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 162/2014, 46/2014 e 321/2011.
Sul principio secondo cui lo ius superveniens non può venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità sollevato dai giudici amministrativi poiché, in base al principio tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, v. le citate sentenze nn. 49/2016 e 30/2016.
Sulla stigmatizzazione delle disposizioni con cui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, per conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 169/2015.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
18/04/2012
n. 7
art. 17
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
legge costituzionale
art. 1
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte