Sentenza 225/2016 (ECLI:IT:COST:2016:225)
Massima numero 39113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 20/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Filiazione - Diritto del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dopo la separazione dei genitori, previa valutazione da parte del giudice dell'interesse del minore - Mancata previsione del diritto del figlio minore a mantenere un tale rapporto con l'ex compagna della madre biologica - Asserita lesione delle famiglie di fatto - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Asserita violazione del diritto convenzionale dei genitori e dei figli a mantenere stabili relazioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Filiazione - Diritto del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dopo la separazione dei genitori, previa valutazione da parte del giudice dell'interesse del minore - Mancata previsione del diritto del figlio minore a mantenere un tale rapporto con l'ex compagna della madre biologica - Asserita lesione delle famiglie di fatto - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Asserita violazione del diritto convenzionale dei genitori e dei figli a mantenere stabili relazioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter cod. civ. censurato - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non consente la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto di un interesse del minore a conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico. Il rimettente trascura di considerare che l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore "comunque pregiudizievole al figlio", in relazione alla quale l'art. 333 cod. civ. già consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall'art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell'adulto non parente coinvolto nel rapporto in questione. Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell'interesse del minore presupposto dal rimettente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter cod. civ. censurato - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non consente la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto di un interesse del minore a conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico. Il rimettente trascura di considerare che l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore "comunque pregiudizievole al figlio", in relazione alla quale l'art. 333 cod. civ. già consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall'art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell'adulto non parente coinvolto nel rapporto in questione. Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell'interesse del minore presupposto dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 337
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8