Reati e pene - Reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine triennale di prescrizione - Asserita violazione del principio di eguaglianza con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace - Insussistenza - Questione analoga a quella già dichiarata non fondata con la sentenza n. 2 del 2008 - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen. (come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre. Analoghe questioni sono state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 2 del 2008, la quale ha escluso l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive. In particolare, la citata pronuncia ha negato la riferibilità della norma censurata a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive ed ha rilevato la perdurante equiparazione tra le pene dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro socialmente utile (irrogabili dal giudice di pace in alternativa alle pene pecuniarie) e le sanzioni detentive originariamente previste per i reati che le contemplano. Nella motivazione degli atti di promovimento non si rinvengono argomenti idonei a modificare le richiamate valutazioni.
Per la dichiarazione di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di analoghe questioni, v. la citata sentenza n. 2/2008.
In materia di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, v. le citate ordinanze nn. 45/2012, 135/2009, 433/2008, 381/2008 e 223/2008.