Intervento in giudizio - Associazione Magistrati tributari - Soggetto, rappresentativo di interessi collettivi o di categoria, che non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29-bis, 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10-ter, e 23-quinquies; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3), è inammissibile l'intervento dell'Associazione Magistrati Tributari. Essa, infatti, non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, poiché non vanta una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Non rileva in contrario la circostanza che l'oggetto delle questioni rientri nell'ambito degli scopi statutari dell'interveniente, e in particolare nell'ambito della tutela dell'indipendenza dei giudici tributari, in quanto l'interesse collettivo prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte dalle parti nel giudizio a quo.
Per il costante insegnamento secondo cui possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 173/2016 (e allegata ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016), 236/2015 (e allegata ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015), 70/2015 e 223/2012.
Per la riferibilità del citato orientamento anche alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 76/2016, 178/2015 (e allegata ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2015), 37/2015 (e allegata ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015) e 162/2014 (e allegata ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014); ordinanze nn. 156/2013 e 150/2012.