Sentenza 228/2016 (ECLI:IT:COST:2016:228)
Massima numero 39057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 24/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:  39056  39058  39059  39060  39061  39062


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Intervenienti privi di potestà legislativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, sono dichiarati inammissibili - con ordinanza letta in udienza - gli interventi ad adiuvandum di soggetti privati (OMYA spa, Società Guglielmo Vennai spa ed altre), proprietari di "beni estimati" ricondotti dalla norma impugnata al patrimonio indisponibile comunale.


Alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Non sono opponibili a tale indirizzo né le pronunce che hanno ammesso l'intervento nel giudizio in via principale di soggetti pur sempre titolari di potestà legislativa; né la giurisprudenza - relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione - che ritiene ammissibile l'intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all'esito del giudizio; né la giurisprudenza - riferita al diverso caso dell'intervento nel giudizio incidentale - che ammette l'intervento dei terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 118 del 2015, n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285 del 2013, n. 220 del 2013, n. 118 del 2013, n. 245 del 2012, n. 114 del 2012, n. 105 del 2012, n. 69 del 2011, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, sulla inammissibilità dell'intervento nel giudizio in via principale di soggetti privi di potestà legislativa; sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001, sull'intervento nel giudizio in via principale di soggetti comunque titolari di potestà legislativa; sentenza n. 368/2007, sull'intervento nel giudizio per conflitto tra poteri; ordinanza n. 200 del 2015, sull'intervento nel giudizio incidentale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  25/03/2015  n. 35  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte