Sentenza 228/2016 (ECLI:IT:COST:2016:228)
Massima numero 39058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 24/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:  39056  39057  39059  39060  39061  39062


Titolo
Ricorso in via principale - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente - Possibile motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, proposta dalla difesa regionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015. Se è vero - come chiarito dalla sentenza n. 488 del 1995 della Corte costituzionale - che l'effetto abrogativo della legislazione estense va ricondotto ai regolamenti comunali per la concessione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, previsti dall'art. 64, ultimo comma, del r.d. n. 1443 del 1927, e non già alla stessa legge mineraria del 1927, nondimeno, l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente sarebbe eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 488 del 1995, sulla transitoria vigenza della legislazione estense, fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali per la concessione degli agri marmiferi; sentenza n. 117 del 2015, sulla portata non preliminare dell'erroneità del presupposto interpretativo).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  25/03/2015  n. 35  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte