Ricorso in via principale - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente - Possibile motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, proposta dalla difesa regionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015. Se è vero - come chiarito dalla sentenza n. 488 del 1995 della Corte costituzionale - che l'effetto abrogativo della legislazione estense va ricondotto ai regolamenti comunali per la concessione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, previsti dall'art. 64, ultimo comma, del r.d. n. 1443 del 1927, e non già alla stessa legge mineraria del 1927, nondimeno, l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente sarebbe eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 488 del 1995, sulla transitoria vigenza della legislazione estense, fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali per la concessione degli agri marmiferi; sentenza n. 117 del 2015, sulla portata non preliminare dell'erroneità del presupposto interpretativo).