Sentenza 228/2016 (ECLI:IT:COST:2016:228)
Massima numero 39059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 24/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:  39056  39057  39058  39060  39061  39062


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione - Non genericità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare di inammissibilità.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità delle censure, proposta dalla difesa regionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015. Il ricorrente non si è limitato a richiamare genericamente l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., ma ha evidenziato gli opposti orientamenti dottrinali riguardo alla natura giuridica dei "beni estimati" e la ragione per cui l'inclusione di essi nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara colmerebbe una lacuna dell'ordinamento in materia civilistica, violando la relativa competenza statale.


Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ammissibile il ricorso in via principale che, seppur conciso, renda ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  25/03/2015  n. 35  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte