Ricorso in via principale - Motivazione - Non genericità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare di inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità delle censure, proposta dalla difesa regionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015. Il ricorrente non si è limitato a richiamare genericamente l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., ma ha evidenziato gli opposti orientamenti dottrinali riguardo alla natura giuridica dei "beni estimati" e la ragione per cui l'inclusione di essi nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara colmerebbe una lacuna dell'ordinamento in materia civilistica, violando la relativa competenza statale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ammissibile il ricorso in via principale che, seppur conciso, renda ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2012).