Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, non è accolta l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che la norma censurata, riconducendo alla proprietà comunale i "beni estimati" ricadenti negli agri marmiferi di Massa e Carrara, avrebbe natura meramente ricognitiva di disposizioni pregresse. Il rimettente ha motivato in maniera non implausibile circa la portata innovativa della norma regionale, evidenziando come, a suo avviso, il precedente assetto normativo e giurisprudenziale configurasse i beni estimati come beni privati.
Per costante giurisprudenza, il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010).