Sentenza 228/2016 (ECLI:IT:COST:2016:228)
Massima numero 39061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 24/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:  39056  39057  39058  39059  39060  39062


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Toscana - Regime degli agri marmiferi di Massa e Carrara - Riconduzione al patrimonio indisponibile comunale dei "beni estimati", di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751 - Interpretazione autentica dell'editto effettuata dal legislatore regionale in contrasto con la prassi precedente - Esorbitanza dalle competenze regionali - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile», cui appartiene la qualificazione della natura giuridica dei beni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati. La disposizione regionale - impugnata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa - riconduce al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara i "beni estimati" di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1° febbraio 1751 (ossia, le cave insistenti negli agri marmiferi, che alla data dell'editto erano iscritte all'estimo da oltre venti anni a nome d'un privato e che ormai non sono coltivabili singolarmente, risultando in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche). Tale riconduzione - preordinata a sottoporre tutte le cave ad un medesimo regime concessorio ed evitare disfunzioni nelle procedure di gara - non corrisponde al diritto vivente (consolidatosi anche a causa delle plurisecolari inefficienze dell'amministrazione che hanno impedito di porre ordine alla materia), né trova riscontro nel primo regolamento comunale di Carrara del 29 dicembre 1994 (che ha posto fine alla legislazione estense) o nella legge reg. Toscana n. 104 del 1995 (art. 1, commi 1 e 2), e pertanto si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto teresiano, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò esula dalle competenze regionali, poiché la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartenga alla materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale ha ecceduto i limiti della propria competenza, non in ragione degli interessi pubblici che ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2009 e n. 232 del 2006, sulla inerenza della potestà di interpretazione autentica alla competenza per materia cui la norma è riconducibile).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  25/03/2015  n. 35  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte