Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Duplicazione di procedimenti sanzionatori (penale e amministrativo) per il medesimo fatto - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata violazione del principio "ne bis in idem" sancito da Protocollo CEDU - Sopravvenuta modifica del quadro normativo - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio «ne bis in idem» sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - in quanto assoggetta a duplice procedimento sanzionatorio (amministrativo e penale) l'omesso versamento delle ritenute d'imposta risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, nonché - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle suddette ritenute per importi inferiori ad euro 103.291,38 per ciascun periodo di imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. Inoltre, lo stesso d.lgs. n. 158 del 2015, modificando l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha previsto una speciale causa di non punibilità in caso di integrale pagamento dell'imposta e delle sanzioni amministrative prima del dibattimento, della quale l'imputato può fruire (nel termine di tre mesi, prorogabile) anche qualora il debito tributario risulti in fase di estinzione mediante rateizzazione, e tali evenienze sono riscontrabili nel caso oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanza n. 112/2016, di restituzione degli atti relativi a questioni in tema di duplicazione di procedimenti sanzionatori in materia tributaria; ordinanze n. 89/2016, n. 14/2016, n. 256/2015, di restituzione degli atti relativi a questioni in tema di soglia di punibilità dell'omesso versamento di ritenute certificate).