Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio abbreviato - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 199029).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. La scelta operata con la legge n. 103 del 2017 – di incrementare alla metà la riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato quando si proceda per contravvenzioni, senza operare un corrispondente aumento dello sconto di pena connesso al patteggiamento – è espressione dell’ampia discrezionalità che compete al legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nella specie non irragionevolmente esercitata. L’incremento in questione, infatti, se accresce l’incentivo all’accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento – e con essa la sua capacità deflattiva – tenuto conto della diversa struttura di tale ultimo rito, che consente all’imputato di incidere in modo diretto sulla quantificazione della pena irrogata, e dell’insieme degli ulteriori vantaggi che esso assicura, peraltro significativamente estesi dal d.lgs. n. 150 del 2022. (Precedenti: S. 67/2023 - mass. 45524; S. 230/2022; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 155/2019 - mass. 41420; O. 455/2006 - mass. 30890).