Sentenza 20/2026 (ECLI:IT:COST:2026:20)
Massima numero 47392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  12/01/2026;  Decisione del  12/01/2026
Deposito del 24/02/2026; Pubblicazione in G. U. 25/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47393  47394


Titolo
Libertà personale - In genere - Contenuto - Autodeterminazione della persona nello spazio fisico, al pari della libertà di circolazione - Necessità di valutare ogni misura potenzialmente offensiva in senso dinamico - Possibile individuazione di determinati fattori, quali la durata, i presupposti applicativi, gli effetti della trasgressione, l'ambito territoriale di riferimento, il collegamento con le abitudini di vita dell'interessato - Riconduzione ad essa di ogni forma di coercizione, anche non fisica, con effetti analoghi, purché non temporanea e invasiva dell'intimità della persona - Conseguente necessità, in tali ipotesi, di garantire l'habeas corpus mediante la riserva di giurisdizione. (Classif. 142001).

Testo

La facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione. (Precedente: S. 127/2022 - mass. 44866).

Il nucleo irriducibile dell’habeas corpus, tutelato dall’art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti espressamente menzionati dallo stesso articolo (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell’autorità giudiziaria, o convalidato da quest’ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l’autorità di pubblica sicurezza. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 127/2022 - mass. 44865; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 23/1975 - mass. 7643, 7644; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 2/1956 - mass. 12).

Vanno ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost. non solo gli atti di coercizione fisica, ma anche gli atti non coercitivi che producono un assoggettamento totale della persona all’altrui potere, con effetti sostanzialmente analoghi alla coercizione fisica. (Precedente: S. 30/1962 - mass. 1489).

L’interpretazione sistematica dell’art. 13 Cost. alla luce dell’art. 3 Cost., comporta che le prescrizioni restrittive degradanti per la persona, per quanto previste dalla legge e necessarie a perseguire il fine costituzionalmente tracciato che le giustifica, non possono sfuggire alla riserva di giurisdizione, perché esse, separando l’individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettività, e riservando loro un trattamento deteriore, portano con sé un elevato tasso di potenziale arbitrarietà, al quale lo Stato di diritto oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialità. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 219/2008 - mass. 32596).

Sono limitative della libertà personale anche le misure che, pur non caratterizzate da forme di coercizione, introducono una sorta di degradazione giuridica, determinata dall’isolamento del soggetto inciso dalla misura rispetto a tutti gli altri consociati. A far scattare le garanzie dell’art. 13 Cost., infatti, non è di per sé sufficiente la degradazione giuridica determinata dalla misura censurata, ma è altresì necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista quantitativo, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 68/1964 - mass. 2187, 2191; S. 11/1956 - mass. 41).

L’uguaglianza e la pari dignità sociale si ritrovano potenzialmente compresse laddove la misura applicata non abbia carattere coercitivo, e possa quindi apparire prima facie restrittiva soltanto della libertà da prestazioni personali o della libertà di circolazione, ma venga adottata nei confronti di uno specifico individuo e sulla base di una valutazione personale di tratti della sua personalità che siano idonei a differenziarlo dal resto indistinto della collettività.

Il giudizio sull’ascrivibilità di una certa misura restrittiva all’ambito di applicazione della libertà personale ha carattere dinamico, nel senso che, di volta in volta, si tratta di valutare se eventuali evoluzioni legislative, nel segno di un irrigidimento di presupposti, contenuti ed effetti della misura stessa, debbano indurre a ritenere varcata la soglia minima, superata la quale si impone l’osservanza della riserva di giurisdizione. Per stabilire quando siffatta eventualità si verifichi occorre prendere in considerazione diversi fattori. In linea di principio, rientrano tra essi: i) la durata della misura (in relazione tanto al minimo, quanto al massimo astrattamente applicabile); ii) i presupposti applicativi (sia quanto ai fatti o reati-spia, sia quanto all’attualità dei fatti presupposti e del livello di accertamento richiesto); iii) gli effetti collegati all’eventuale trasgressione (rispetto ai quali si deve tener conto del complessivo trattamento sanzionatorio connesso al quadro edittale della sanzione); iv) l’ambito territoriale di riferimento (essendo ovviamente differente se l’ambito è quello comunale, provinciale o regionale); v) la rilevanza dell’accesso ai luoghi per lo svolgimento di attività strumentali al sostentamento o essenziali per la vita di relazione (incidendo diversamente, ad esempio, l’interdizione ad assistere a una manifestazione sportiva rispetto al divieto di accedere a una pluralità di esercizi pubblici); vi) il collegamento con le abitudini di vita dell’interessato (ravvisandosi un maggiore grado di incidenza restrittiva nelle misure che possono operare anche nel luogo di residenza del prevenuto); vii) la determinatezza dei luoghi interdetti o limitati (essendo significativo se il prevenuto sia messo in grado di conoscere esattamente i luoghi che gli sono interdetti o che sono comunque interessati dalla misura).

Persino innanzi a misure che comportano una qualche forma di coercizione fisica e che quindi sembrerebbero attingere a una componente determinante della libertà personale, le garanzie dell’art. 13 Cost. restano inoperanti qualora gli interventi coattivi abbiano un carattere meramente momentaneo e non siano invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona. A fortiori, non appare possibile prescindere dalla sussistenza di un apprezzabile livello quantitativo di sacrificio per il destinatario della misura di prevenzione qualora la limitazione della libertà personale venga ricostruita alla stregua del criterio della c.d. degradazione giuridica. Quest’ultimo, dunque, può produrre un ampliamento dell’ambito di applicazione delle garanzie costituzionali previste per la libertà personale, in ragione dell’operare del principio di uguaglianza e della pari dignità sociale, ma solo in presenza di un sacrificio quantitativamente apprezzabile. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 13/1972 - mass. 5898; S. 30/1962 - mass. 1489).

Rispetto ai criteri applicati nel determinare il dato quantitativo e la soglia di afflittività ai fini dell’applicazione delle garanzie previste a tutela della libertà personale, un ruolo primario assume la distinzione tra divieto di recarsi in un certo luogo e obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato. Il primo viene di regola considerato meno gravoso del secondo e rappresenta una linea discretiva relativamente sicura nel distinguere tra i diversi livelli di intensità delle misure che comunque incidono sulla libertà della persona di muoversi nello spazio; sebbene i divieti potrebbero essere così dilatati da non rendere più sostenibile l’assunto della tendenziale minore incidenza sulle facoltà della persona del divieto di recarsi in un determinato luogo rispetto al corrispondente obbligo. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46478).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte