Ordinanza 230/2016 (ECLI:IT:COST:2016:230)
Massima numero 39064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 24/10/2016; Pubblicazione in G. U. 26/10/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Avellino perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori ad euro 103.291,38 per ciascun periodo di imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte