Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/09/2016; Decisione del
20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Interesse a ricorrere - Sussistenza alla stregua di corretta interpretazione della disposizione impugnata - Rigetto di eccezione di parziale inammissibilità.
Ricorso in via principale - Interesse a ricorrere - Sussistenza alla stregua di corretta interpretazione della disposizione impugnata - Rigetto di eccezione di parziale inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità formulata dalla resistente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015. Tale disposizione - contrariamente alla lettura restrittiva proposta dalla difesa regionale - ha l'effetto di includere innovativamente tra gli interventi di manutenzione ordinaria anche l'installazione di impianti tecnologici «comportanti opere edilizie ma senza creazione di nuova volumetria», e ciò radica l'interesse del Governo ad impugnarla nella parte relativa ai suddetti impianti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/04/2015
n. 12
art. 6
co. 3
legge della Regione Liguria
06/06/2008
n. 16
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte