Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39093  39094  39095  39096  39097  39098  39099  39100  39101


Titolo
Ricorso in via principale - Interesse a ricorrere - Sussistenza alla stregua di corretta interpretazione della disposizione impugnata - Rigetto di eccezione di parziale inammissibilità.

Testo

Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità formulata dalla resistente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015. Tale disposizione - contrariamente alla lettura restrittiva proposta dalla difesa regionale - ha l'effetto di includere innovativamente tra gli interventi di manutenzione ordinaria anche l'installazione di impianti tecnologici «comportanti opere edilizie ma senza creazione di nuova volumetria», e ciò radica l'interesse del Governo ad impugnarla nella parte relativa ai suddetti impianti.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 3

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte