Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disciplina dell'installazione di impianti tecnologici all'esterno degli edifici e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui sono stati modificati gli artt. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), 21, comma 1 (con l'aggiunta della lett. i-bis ), e 21-bis , comma 1, lett. i), della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disciplina impugnata dal Governo - che include nella nozione di manutenzione ordinaria l'installazione, all'esterno degli edifici, di impianti tecnologici o di elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria, ed assoggetta al regime di edilizia libera l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, non comportanti creazione di nuove volumetrie anche interrate, precedentemente assoggettate alla SCIA - eccede dalla sfera della competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio». Nella parte relativa agli impianti tecnologici, essa permette infatti la realizzazione di impianti anche nuovi senza alcun onere di comunicazione e al di fuori di qualsivoglia, seppur indiretto, controllo edilizio, così violando i principi fondamentali della legislazione statale che restringono la nozione generale di manutenzione ordinaria all'integrazione o mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici già esistenti (art. 3, comma 1, lett. a, del TUE) e assoggettano la realizzazione dei nuovi al regime della CILA (art. 6 del TUE) o della SCIA, a seconda della consistenza del manufatto. Nella parte relativa alle opere di arredo, la disciplina regionale - pur contemplando un'ipotesi non integralmente nuova e collocandosi, perciò, entro i limiti del potere (assegnato alle Regioni dall'art. 6, comma 6, del TUE) di estendere l'ambito dell'attività edilizia libera ad «interventi ulteriori», coerenti e logicamente assimilabili a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE - esonera le opere di arredo su area pertinenziale dalla previa comunicazione dell'inizio dei lavori, in contrasto con il regime stabilito, per gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», dall'art. 6, comma 2, lett. e), del TUE, il quale - al pari delle norme che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - costituisce principio fondamentale della materia «governo del territorio», stante l'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA).
La definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi, costituendo principio fondamentale della materia concorrente "governo del territorio", vincola la legislazione regionale di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012, n. 309 del 2011 e n. 303 del 2003).
Il potere assegnato dall'art. 6, comma 6, del TUE alle Regioni a statuto ordinario non permette al legislatore regionale di sovvertire le "definizioni" di "nuova costruzione" recate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendogli conferita solo la possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2013 e n. 171 del 2012).