Sentenza 231/2016 (ECLI:IT:COST:2016:231)
Massima numero 39094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/09/2016;  Decisione del  20/09/2016
Deposito del 03/11/2016; Pubblicazione in G. U. 09/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39092  39093  39095  39096  39097  39098  39099  39100  39101


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Possibilità per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione di derogare alle distanze tra edifici stabilite dalla normativa statale - Esorbitanza dalla competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - l'art. 6, comma 6, della legge della reg. Liguria n. 12 del 2015, con cui è stato modificato l'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo, riferendo a qualsiasi ipotesi di intervento edilizio, e quindi anche su singoli edifici, la possibilità di deroga alla normativa statale in tema di distanze tra fabbricati, viola il principio - rinvenibile nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, affermato più volte dalla giurisprudenza costituzionale e recepito dall'art. 2-bis TUEL - secondo cui le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. La disciplina impugnata, non rispettando tale condizione, risulta assunta al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio", in violazione del limite dell' "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale.


Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva in materia di "ordinamento civile". Alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle normative statali solo se la deroga sia giustificata e rigorosamente circoscritta dallo scopo di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Il punto di equilibrio dei rispettivi ambiti di competenza statale e regionale va rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2014, n. 6 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 6  co. 6

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 2  bis

decreto ministeriale  02/04/1968  n. 1444  art. 9